|
Visti di categoria R
La legge sull’Immigrazione e Nazionalità (Immigration and Nationality Act) prevede due categorie di lavoratori
religiosi. La sezione 101(a)(27)(C) fornisce informazioni circa la categoria immigrante, mentre la sezione 101(a)(15)(R)
fornisce informazioni per la categoria di lavoratori temporanei, dunque non immigrante. Il coniuge ed i figli di un
lavoratore religioso hanno diritto al medesimo visto. Le persone a carico possono studiare, ma non lavorare negli Stati
Uniti.
La Definizione di Lavoratore Religioso
Il termine "lavoratore religioso" indica anche persone appartenenti al ministero sacerdotale, i quali sono
autorizzati da una organizzazione riconosciuta, ad espletare mansioni religiose ed altre attività professionali, in linea
con le attività tradizionali del clero, quali amministrare i sacramenti ed altre funzioni simili. La definizione non
include predicatori laici. La vocazione religiosa si definisce come il consacrarsi ad una vita religiosa, dimostrato da un
impegno solenne, quale pronunciare i voti. Una occupazione religiosa è considerata l’espletare abitualmente
un’attività, in linea con le tradizionali funzioni religiose. Esempi di lavoratori religiosi sono i seguenti:
lavoratori liturgici, precettori o cantori religiosi, catechisti, lavoratori in ospedali religiosi, missionari, traduttori
religiosi, giornalisti religiosi, televisivi o radiofonici. Questa categoria di lavoratori non comprende: custodi, addetti
alla manutenzione, impiegati, addetti alla raccolta di fondi, sollecitatori di donazioni, o mansioni simili. L'attività
di un laico in ambito religioso deve essere in relazione con una funzione religiosa tradizionale; l’attività deve cioè
far riferimento ai princìpi della religione ed avere significato religioso, riguardando soprattutto -se non
esclusivamente- questioni dello spirito, come esse si applicano alla specifica religione.
Lavoratori Religiosi non immigranti- Visto R
I lavoratori religiosi possono presentare domanda di visto religioso "R" direttamente presso un ufficio
consolare degli Stati Uniti d’America. I lavoratori religiosi non devono dimostrare di avere una residenza fuori dagli
USA che non intendono abbandonare, ma devono lasciare gli Stati Uniti alla fine del loro mandato. I titolari del visto
"R" possono soggiornare negli Stati Uniti fino a 5 anni, per espletare una attività coerente con la propria
vocazione religiosa.
Criteri seguiti per il rilascio del visto "R":
- Il richiedente è membro di una organizzazione religiosa, senza fini di lucro, che abbia una sede in U.S.A.
- L'organizzazione e le sue filiali sono esentate dal pagamento delle tasse
- Il richiedente è membro dell'organizzazione religiosa da almeno due anni.
- Il richiedente entra negli Stati Uniti unicamente per espletare l'attività di ministro di culto.
- Su richiesta dell'organizzazione il richiedente entra negli Stati Uniti per espletare una attività coerente con la
propria vocazione religiosa.
- Il richiedente ha soggiornato fuori degli Stati Uniti per almeno un anno immediatamente precedente la richiesta di
visto, se è reduce da un precedente soggiorno della durata di cinque anni con un visto di categoria "R".
PER RICHIEDERE UN VISTO DI LAVORATORI RELIGIOSE E’ NECESSARIO
PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- Ricevuta dell'avvenuto pagamento, presso una qualsiasi filiale della BNL, della tariffa consolare
non rimborsabile.
- Modulo di richiesta visto, completo in ogni sua parte DS-156 e DS-157 (se attinente).
- Passaporto in corso di validità. Se il passaporto comprende più persone, ciascuna persona che desideri un visto dovrà presentare una richiesta di visto
separata.
- Una foto tessera per ciascun richiedente il visto, bambini inclusi (vedi la pagina web "Requisiti della fotografia").
- Certificato di esenzione dell'organizzazione dalle tasse.
- Una dichiarazione da parte di un superiore dell'organizzazione religiosa che certifichi quanto
segue:
a) Il religioso continuerà a mantenere il suo posto in seno all'organizzazione con sede fuori dagli Stati Uniti. Che
l'organizzazione in U.S.A. è la stessa di appartenenza del richiedente.
b) Il religioso è membro dell'organizzazione da almeno due anni.
c) Che a seconda dei casi:
(1) Il religioso è un ministro di culto ed è autorizzato ad espletare le sue mansioni,
specificando quali;
(2) Il richiedente che svolgerà attività religiose professionali abbia il titolo di studio
appropriato richiesto per svolgere tale attività professionale;
(3) Il richiedente che svolgerà attività religiose non professionali sia qualificato a
svolgere le sue mansioni, sempre comunque in linea con l'attività religiosa dell'istituto.
d) Il trattamento economico includendo l'ammontare dell'eventuale remunerazione, ed anche altre forme di benefici
derivanti: vitto, alloggio e altri compensi per il lavoro svolto.
e) L'esatta locazione dell'organizzazione religiosa dove il richiedente espleterà l'attività.
f) Se il richiedente lavorerà per un'organizzazione affiliata descrivere la relazione che esiste fra le due
organizzazioni.
- Documentazione relativa alla organizzazione e metodi di gestione.
- Autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata all'organizzazione da parte delle
autorità competenti.
|