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Visti di categoria E1, E2
AVVISO IMPORTANTE PER LE RICHIESTE DI VISTO E, PER COMMERCIO
O PER INVESTIMENTO
A partire dal 1 gennaio 2007 le pratiche di visto E, per commercio od investimento,
in Italia verranno espletate presso il Consolato Generale di Milano e la Sezione
Consolare dell’Ambasciata di Roma. I Consolati Generali di Firenze e di Napoli
non accetteranno più pratiche di visto E a partire da tale data. I richiedenti,
aventi originariamente intenzione di presentare domanda a Firenze o Napoli,
dovranno inoltrare la propria pratica all’Ambasciata di Roma.
Per i richiedenti all’interno del distretto consolare di Firenze, Napoli e Roma, le domande di visto E, corredate di opportuna documentazione, dovranno pervenire a mezzo posta o corriere alla Sezione Consolare di Roma al seguente indirizzo:
E Visa Processing
c/o Non-Immigrant Visa Unit
Consular Section
U.S. Embassy Rome
Via V. Veneto, 121
00187 Roma
I richiedenti appartenenti al distretto consolare di Milano dovranno, invece,
inviare la propria documentazione di richiesta visto al seguente indirizzo:
E Visa processing
c/o Non-Immigrant Visa Unit
U.S. Consulate General Milan
Via Principe Amedeo, 2/10
20121 Milano
L’Ufficio Visti provvederà a contattare direttamente i richiedenti comunicando le procedure successive.
Per ricevere informazioni su pratiche di visto E in attesa di essere espletate,
o se avete domande circa le procedure di richiesta di visto a Roma o Milano,
potete scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica: RomeEvisas@state.gov oppure MilanEvisas@state.gov.
La Sezione 101(a)(15)(E) della Legge sulla Immigrazione e Nazionalità degli Stati Uniti prevede il rilascio di un
visto non-immigrante a stranieri cittadini di quei paesi con i quali gli Stati Uniti hanno un trattato di Commercio e
Navigazione, qualora questi si rechino negli Stati Uniti per svolgere attività commerciali rilevanti, inclusi gli ambiti
dei servizi e tecnologici, principalmente tra il proprio paese e gli Stati Uniti o per sviluppare e dirigere un'azienda
nella quale questi abbiano investito (o stiano per investire) un capitale di sostanziale entità.
I requisiti per il visto non-immigrante per commercio, di
categoria E1 (Treaty Trader) sono
- Il richiedente deve essere cittadino di un paese che abbia stipulato un trattato di Commercio e Navigazione con gli
Stati Uniti.
- L'azienda, per conto della quale il richiedente si reca negli Stati Uniti, deve avere la nazionalità di un paese con
il quale vige il trattato di Commercio e Navigazione.
Nota: Almeno il 50% della compagnia deve essere di proprieta' di cittadini di tale paese. Le quote di proprieta' di
cittadini con residenza permanente negli Stati Uniti non concorrono a determinare questo 50% necessario ai fini di
abilitare la compagnia alla richiesta di visti E.
- Il volume internazionale d'affari deve essere "consistente", nel senso che deve esistere una considerevole e
continua attività commerciale.
- Il volume d'affari deve essere principalmente tra gli Stati Uniti e la nazione partecipante al trattato. Questo
significa che più del 50% del volume internazionale d'affari deve svolgersi tra gli Stati Uniti e il paese di nazionalità
del richiedente.
- Trade" significa lo scambio internazionale di merci, servizi e tecnologia. I diritti sugli oggetti
commerciati devono passare da una parte ad un'altra.
- Il richiedente deve ricoprire, in seno alla ditta, la carica di supervisore o di dirigente oppure deve possedere
qualifiche professionali tali che lo rendano indispensabile al buon funzionamento dell'azienda. Personale di rango
inferiore, qualificato e non, non ha diritto ad essere classificato come "Treaty Trader".
I requisiti per il visto non-Immigrante per investimento,
di categoria E2 (Treaty Investor) sono
- La persona che effettua l'investimento sia che si tratti di una persona fisica oppure di una società, deve avere la
nazionalità di un paese che abbia un trattato di Commercio e Navigazione con gli Stati Uniti.
- L'investimento deve essere "consistente", nel senso che deve essere sufficiente ad assicurare il successo
dell'operazione. La percentuale di investimento per una impresa a basso costo deve essere più alta rispetto alla
percentuale di investimento per una impresa ad alto costo.
- L'investimento deve promuovere una reale attività d'impresa. Investimenti speculativi o scarsamente produttivi non
sono considerati tali. Fondi bancari o simili non vincolati, non sono considerati investimento.
- L'investimento non dovrà essere marginale ma, dovrà generare un reddito superiore a quello richiesto per il
sostentamento dell'investitore e della sua famiglia nonché essere di rilevanza economica per gli Stati Uniti.
- L'investitore deve avere il controllo dei fondi e l'investimento deve essere, commercialmente parlando, a rischio.
Prestiti garantiti da capitali di impresa non sono riconosciuti.
- L'investitore deve entrare negli U.S.A. per sviluppare e dirigere l'impresa. Se la persona che richiede il visto non è
il principale investitore questa deve avere la qualifica di supervisore, dirigente, o possedere qualifiche altamente
specializzate. Personale ordinario, qualificato o non qualificato, non ha diritto ad essere considerato come
"Investor".
Per fare domanda di visto "Treaty Trader" (E-1) o "Treaty Investor" (E-2), il richiedente deve
prima stabilire che l'impresa commerciale o l'investimento rientrano nei requisiti richiesti dalla legge. Il funzionario
consolare fornirà al richiedente i moduli appropriati. Ogni richiedente dovrà comunque compilare il modulo base di
domanda di visto.
I titolari del visto "E" potranno risiedere negli Stati Uniti per tutto il tempo in cui manterranno lo status di imprenditori. Coniuge e figli, non sposati al di sotto dei 21 anni di età, a prescindere dalla nazionalità, potranno ottenere lo stesso status come accompagnatori del titolare. Al coniuge del titolare di un visto “E”, ma non ai figli, può essere concessa l’autorizzazione a lavorare da parte del DHS (Department of Homeland Security).
PER RICHIEDERE UN VISTO PER COMMERCIO (E1) O DI INVESTIMENTO
(E2) E' NECESSARIO PRESENTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
- Ricevuta dell'avvenuto pagamento, presso una qualsiasi filiale della BNL, della tariffa consolare non rimborsabile.
- Modulo di richiesta visto DS-156 e DS-157 (quando richiesto).
- Modulo supplementare di richiesta visto per commercio o investimento DS-156E.
- Passaporto in corso di validità. Se il passaporto comprende più persone, ciascuna persona che desideri un visto dovrà presentare una richiesta di visto
separata.
- Una foto tessera per ciascun richiedente il visto, bambini inclusi (vedi la pagina web "Requisiti della fotografia").
- * Una lettera dal datore di lavoro su carta intestata, indicante il nome della persona che si
intende inviare negli U.S.A, le Sue mansioni, la natura ed il motivo del viaggio.
- * Atto Costitutivo e Verbali organizzativi della società statunitense.
- * Estratto Conto recente e/o movimento finanziario documentabile della società statunitense.
- * Licenze e Concessioni Locali di esercizio e attività professionale della società statunitense.
- * Dichiarazioni dei redditi sugli utili o vendite della società statunitense.
- * Certificato di Partecipazione della società statunitense che stabilisce il rapporto con la
società in Italia.
- * Prova documentale del volume attivo di affari della società statunitense; questa può
consistere in opuscoli della società, contratti, atti, fatture. etc.
- * Per i visti E1, sei mesi di fatture attestanti il volume di affari in atto fra gli Stati Uniti e
l'Italia.
- * Copia del modulo W-2 per ogni dipendente.
- * Se il richiedente è un dipendente (e non il titolare), prova documentale che dovrà ricoprire
un ruolo di supervisione o dirigenziale.
* Nota: Tutti i documenti indicati con un asterisco ( * ) devono essere in Inglese o tradotti
in Inglese.
Attenzione: Il motivo più frequente di ritardo nell’avviare e nell’espletare le domande di visto come
investitore o per commercio, è la mancata presentazione della ricevuta, in originale, del pagamento dei diritti consolari
presso la Banca Nazionale del Lavoro. Tutte le domande presentate senza la suddetta ricevuta non vengono esaminate fino al
ricevimento della medesima.
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